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finanziaria 2007 per l ambiante

Finanziaria 2007 per l'ambiente



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La tutela e la salvaguardia dell'ambiente



Favorire il risparmio energetico, promuovere l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, sostenere gli insediamenti di nuove infrastrutture energetiche, agevolare la rottamazione di auto, autocarri e motocicli. Sono questi i principali obiettivi della Finanziaria 2007 in materia di tutela e salvaguardia ambientale.


La Manovra 2007 ha previsto una serie di incentivi fiscali per:

  • gli interventi di efficienza energetica nel campo dell'edilizia,
  • la sostituzione di frigoriferi e motori elettrici,
  • il rinnovo del "parco" degli autoveicoli e dei motocicli.


Le misure messe a punto a favore del settore ambientale contengono una serie di agevolazioni di natura fiscale, in gran parte fruibile sotto forma di credito d'imposta, ma anche non trascurabili vincoli e limitazioni sul piano delle formalità e degli adempimenti a carico dei beneficiari.

In particolare il legislatore ai commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007, ha previsto una serie di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, ovvero interventi per il minor fabbisogno energetico annuo, coperture o pavimentazione, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

La detrazione dall'imposta lorda è fissata per una quota pari al 55% degli importi, con massimale variabile a seconda dell'intervento tra i 100 mila euro e i 30 mila.

Le spese per l'attestato di qualificazione energetica, obbligatorio ai fini delle detrazioni, rientrano negli importi detraibili.








Detrazioni fiscali in arrivo per gli interventi in edilizia



Per ridurre il fabbisogno energetico annuo la Finanziaria 2007 ha previsto una serie di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.

Detrazione fiscale per spese di riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti - (comma 344)

Tale detrazione è riconosciuta per una quota pari al 55% delle spese documentate al 31 dicembre 2007, fino ad un ammontare di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, sostenute relativamente ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Detrazione fiscale per interventi sull'involucro di edifici esistenti - (comma 345)

Il comma 345 stabilisce una detrazione d'imposta pari al 55% delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2007, fino ad un ammontare di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per l'installazione su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti ai requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella allegata alla proposta normativa.

Detrazione fiscale per pannelli solari - (comma 346)

Il comma 346 prevede una detrazione d'imposta per una quota pari al 55% del costo documentato entro il 31 dicembre 2007 e fino ad un ammontare di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.


Detrazione fiscale per caldaie ad elevata efficienza - (comma 347)

Attraverso il comma 347, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto di sistema di distribuzione potrà essere concessa una detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute e fino ad un ammontare massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Anche in questo caso la detrazione spetta per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.


Le condizioni per la fruizione delle detrazioni previste - (comma 348)

Il comma 348 individua i presupposti per fruire delle suddette detrazioni fiscali.
Queste ultime verranno concesse con le modalità individuate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, attuative delle disposizioni in argomento, purché vengano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

1.l'asseverazione della rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponda civilmente e penalmente;

2.l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale.
Nei casi in cui la certificazione di cui sopra non sia prevista, il contribuente deve acquisire un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, in loro mancanza, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione.
L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.
Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.










Promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica



La Manovra ha istituito un Fondo di 15 milioni di euro da destinare, nel triennio 2007-2009, alla costruzione di nuova edifici a rilevante risparmio energetico.

La misura prevista dai commi 351 e 352 interviene a costituire un fondo triennale di 15 milioni di euro l'anno per la costruzione di nuovi edifici a rilevante risparmio energetico.

Nello specifico, il comma 351 introduce un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi.

Tali edifici dovranno conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Il contributo previsto è pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiore spese di progettazione.

Per l'attuazione degli interventi di cui sopra, il legislatore ha provveduto a costituire un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, verranno fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.











Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza



In arrivo agevolazioni tributarie per accelerare la sostituzione degli elettrodomestici e motori con nuovi strumenti a basso consumo energetico.

La Manovra 2007 contiene un insieme di agevolazioni tributarie finalizzate ad accelerare la sostituzione di elettrodomestici e motori con nuove apparecchiature ad elevata efficienza energetica.

Le detrazioni sono fissate al 20% della spesa per un valore massimo di rimborso pari a 200 euro per frigoriferi e congelatori minimo A+, e di 1.500 euro per sostituzione o miglioramento motori industriali ad alta efficienza.

La proposta si articola nei seguenti punti di intervento agevolativo:
?detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (comma 353);
?deduzione fiscale del 36% a favore dei commerciati che sostituiscono apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, ovvero fluorescenti, ovvero ad alto rendimento ottico (commi 354 e 355);
?detrazione dall'imposta lorda, fino a un valore massimo di 1.500 euro per motore, pari al 20% dei costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW (comma 358);
?detrazione dall'imposta lorda del 20%, per un importo non superiore a 1.500 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW (comma 359).

Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter di cui ai punti 3 e 4, i tetti di spesa massima, nonché le modalità per l'applicazione di quanto previsto nei punti 1, 3 e 4 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.















Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali



La Finanziaria 2007 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo le cui risorse saranno destinate al finanziamento di interventi di riduzione della fornitura energetica per le fasce sociali disagiate.

L'estensore della Finanziaria 2007 ha previsto una serie di disposizioni in materia di fiscalità energetica per finalità sociali.

In particolare il comma 362 destina ad un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui (la cui dotazione iniziale, per il triennio 2007-2009, ai sensi del comma 363, è pari a 50 milioni di euro), il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011.

Ai sensi del comma 364, con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per gli Affari regionali e le Autonomie locali, le risorse del fondo previsto dal comma 362 possono essere destinate al finanziamento di interventi di riduzione della fornitura energetica per le fasce sociali disagiate.













Il nuovo regime Iva sulla fornitura di energia termica



Con la Manovra 2007 è stato modificato il regime Iva della fornitura di energia termica per uso domestico.

L'intervento di cui al comma 384 provvede ad inserire le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico prodotta da energia derivante da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, nell'aliquota IVA al 10%.

Pertanto, il punto 122 delle tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è sostituito dal seguente:

"122) Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto1993, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".









Sostenibilità ambientale dei veicoli



Tra i principali provvedimenti di interesse per il settore ambientale, contenuti nella legge Finanziaria 2007, particolare risalto assumono quelli messi a punto per migliorare la sostenibilità ambientale degli autoveicoli, degli autocarri e dei motocicli.

Attraverso una serie di benefici articolati in base al tipo di veicolo e alle sue caratteristiche tecniche, il legislatore ha predisposto un intervento che consente di "svecchiare" il parco auto e moto mediante la sostituzione con i mezzi a basso impatto ambientale.
L'estensore della manovra è inoltre intervenuto a sostegno dei mezzi con impianti a GPL e a metano per autotrazione, per consentire anche ai mezzi più inquinanti di circolare utilizzando energia pulita.


Gli incentivi fiscali per autoveicoli, autocarri e motocicli - (commi da 224 a 241)

La misura messa a punto dal legislatore prevede una serie di benefici in relazione alla tipologia del veicolo (euro 0, euro 1, ecc.) ed alcuni vincoli a carico del beneficiario (venditore) che riguardano soprattutto aspetti formali (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, comunicazioni al Pra, ecc.).
Le agevolazioni sonno erogabili sotto forma di credito d'imposta.

Le tipologie di benefici ottenibili
1) Il legislatore ha previsto la concessione di un contributo, finalizzato alla salvaguardia ambientale, per la rottamazione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati come "euro 0" o "euro 1".
Più precisamente, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, verrà irrogato un contributo pari al costo di demolizione, fino ad un importo massimo di 80 euro per veicolo.
Il contributo verrà anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la demolizione; successivamente, tale soggetto recupererà il corrispondente importo a titolo di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione.
I soggetti che effettueranno la rottamazione di cui sopra, potranno richiedere ? qualora non risultino intestatari di altri veicoli registrati ? quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale relativo al comune di residenza e di domicilio.
Il rimborso copre un'annualità di abbonamento.
Le modalità di erogazione di tale rimborso saranno rimesse ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città, autonomie locali e regioni.

2) Un secondo incentivo consiste in un contributo di 800 euro per l'acquisto di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettano non più di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro, nonché l'esenzione dal pagamento di due annualità di tasse automobilistiche - in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ? nel caso di sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1".
L'esenzione è portata a tre annualità di tasse automobilistiche nei seguenti casi:
?qualora l'autoveicolo acquistato abbia una cilindrata inferiore a 1300 cc;
?qualora, a prescindere dalla cilindrata, i veicoli siano acquistati da persone fisiche la cui famiglia sia formata da almeno sei persone, nessuna delle quali risulti intestataria di altra autovettura o autoveicolo.

3) Attraverso una terza tipologia di agevolazione, il legislatore si propone di favorire il rinnovo del parco autocarri in circolazione, attraverso la sostituzione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale.
A tal fine, sarà concesso un contributo pari a 2.000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5".
Il beneficio sarà accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente, fin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore, la medesima categoria ed un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
Tali disposizioni si applicano relativamente ai veicoli nuovi acquistati sulla base di un contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nel lasso temporale compreso tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007 (i veicoli non possono essere immatricolati dopo il 31 marzo 2008).

4) Il quarto tipo di incentivo concedibile riguarda l'erogazione di un contributo di 1.500 euro per l'acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi e immatricolati come euro 4 o euro 5, ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.
Il contributo di 1.500 euro sarà incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione considerata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro.
Tali agevolazioni sono eventualmente cumulabili con quelle relative alla seconda e terza tipologia di incentivi sopra illustrati.
Il contributo è erogabile con riguardo ai veicoli nuovi per i quali il contratto di acquisto sia stipulato a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
Le disposizioni riferite alle agevolazioni relative alle precedenti tipologie (seconda, terza e quarta), potranno essere fruite nel rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione europea.
Per quanto riguarda i criteri che consentono di accedere alle agevolazioni sopra illustrate, il soggetto venditore dovrà integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale indicare:
?la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;
?la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo fuori uso e la conformità dello stesso veicolo ai requisiti previsti nelle suddette tipologie agevolative (seconda, terza e quarta).
?copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati.

Inoltre, l'ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrà acquisire le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei Trasporti-Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà al necessario scambio dei dati.

I criteri per il recupero del contributo
I centri autorizzati, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo dovranno rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà.
Il credito di imposta non sarà rimborsabile e non concorrerà alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; altresì, esso non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito.

I vincoli
Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Resta tuttavia a carico delle imprese costruttrici o importatrici l'obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:
?copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
?copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
?copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
?copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici.
Il legislatore, inoltre, ha stabilito le modalità di effettuazione delle demolizioni:

1.entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

2.Inoltre, i veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e andranno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Gli incentivi per i motocicli
L'incentivo prevede la concessione dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", effettuata a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 (per la demolizione valgono le regole sopra enunciate).
Per usufruire dell'esenzione è necessario che l'acquisto del motociclo risulti da un contratto e l'immatricolazione deve avvenire entro il 31 marzo 2008.
Il costo della rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo ed è anticipato dal venditore, che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni sopra illustrate nel caso degli autoveicoli e autocarri.
È prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni agevolative in base alla regola del "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione.
Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti in materia di demolizione e di documentazione integrativa da inviare al Pra, potranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

Interventi a favore dell'utilizzo del metano e del GPL
Il rifinanziamento finalizzato alla promozione dell'utilizzo di metano e gas per autotrazione è stato limitato a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
L'obiettivo è quello di incentivare l'installazione degli impianti su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1".
Il legislatore ha inoltre previsto che, ferme restando le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" ed "euro 4", non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.
Tale agevolazione è estesa ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.

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